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Apprendistato
Con il contratto di apprendistato la legge ha incentivato l'assunzione dei giovani permettendo loro di entrare più facilmente nel mondo del lavoro per i benefici concessi a entrambe le parti del rapporto.
L'apprendista è il lavoratore che, assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, riceve un insegnamento teorico-pratico al fine di acquisire la qualifica professionale al termine del percorso.
Il contratto di apprendistato prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di:
- Impartire o far impartire l'insegnamento necessario affinché l'apprendista possa conseguire la qualifica professionale
- Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo
- Non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo a lavori superiori alle sue forze fisiche
- Di permettere all'apprendista di frequentare la scuola professionale e di sostenere gli esami di qualifica
L'apprendista deve:
- Seguire le istruzioni del datore di lavoro
- Prestare la sua opera con la massima diligenza
- Frequentare i corsi di formazione professionale
- Osservare le norme del CCNL
La legge provinciale 20 marzo 2006 n. 2 individua tre tipologie di contratti di apprendistato.
Apprendistato per l'assolvimento del diritto-dovere d'istruzione e di formazione
Ha, di norma la durata di tre anni, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. I giovani devono aver compiuto il quindicesimo anno di età . Il contratto prevede, contestualmente all'attività lavorativa, la frequenza obbligatoria della scuola professionale, di almeno mille ore di lezione nell'arco di tre anni formativi. Il numero preciso delle ore di lezione è stabilito dalla Giunta Provinciale in accordo con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello provinciale.
Apprendistato professionalizzante
E' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale di II livello, individuata con decreto della Giunta Provinciale. E' rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 ( elevabile a 29 anni in casi particolari) in possesso di diploma di maturità o, a partire dal 17° anno di età, se in possesso di qualifica professionale. La durata normale del contratto è di tre anni ma, per i giovani in possesso di diploma, può essere riconosciuto un credito formativo di un anno. La frequenza presso la scuola professionale è di 200 ore l'anno.
Attualmente nel settore commercio sono previste le seguenti qualifiche:
- tecnico amministrativo
- tecnico assicurativo
- tecnico contabile
- tecnico vendite
- tecnico marketing
- operatore bancario
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Porta al conseguimento di un diploma di scuola media superiore, universitario oppure di formazione tecnica superiore. L'ordinamento formativo viene stabilito dalla Giunta provinciale.
in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, più rappresentative a livello provinciale, ad eccezione dei programmi formativi e del procedimento di qualificazione, che vengono definiti dalle istituzioni abilitate a conferire i titoli di studio.
Attualmente sono stati approvati due progetti pilota per il conseguimento della laurea breve in ingegneria logistica e produzione e laurea in informatica.